art. 348 Codice Penale
Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato
è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni con la multa da euro 10.000 a euro 50.000.
La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose che servirono o furono destinate a
commettere il reato e, nel caso in cui il soggetto che ha commesso il reato eserciti regolarmente una professione o
attività, la trasmissione della sentenza medesima al competente Ordine, albo o registro ai fini dell'applicazione
dell'interdizione da uno a tre anni dalla professione o attività regolarmente esercitata.
Si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 15.000 a euro 75.000 nei confronti del
professionista che ha determinato altri a commettere il reato di cui al primo comma ovvero ha diretto l'attività delle
persone che sono concorse nel reato medesimo.
La Polizia Locale sorprende un istruttore di guida abusivo
L'istruttore di guida è stato fermato dai ghisa di Robecco durante una sessione pratica di guida e durante i controlli è emersa
la mancanza dell'autorizzazione provinciale.
Gli accertamenti e la sanzione
Nel corso degli accertamenti da parte della polizia locale per verificare la correttezza dei requisiti dell'istruttore, è emerso che quest'ultimo
non era in possesso della prescritta autorizzazione che abilita all'esercizio della professione.
L'istruttore abusivo è stato dunque immediatamente sanzionato dalla Polizia Locale ai sensi dell'articolo 123 del Codice della strada e sarà
notiziata la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pavia per l’esercizio abusivo della professione.