Per i neopatentati sono state apportate le seguenti modifiche:
Ai titolari di patente di guida di categoria B, per i primi tre anni dal rilascio, non e' consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita
alla tara, superiore a 75 kW/t. Nel caso di veicoli di categoria M1, anche elettrici o ibridi plug-in, ai fini di cui al primo periodo, si applica l'ulteriore limite
di potenza massima pari a 105 kW» (questa limitazione vale tre anni). 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai titolari di patenti di guida conseguite a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge. I veicoli di categoria M1 sono quelli destinati al trasporto di persone con un numero di posti a sedere non superiore
a nove compreso il conducente.
Per quanto riguarda le esercitazioni alla guida è stato disposto:
dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Fermo restando quanto previsto dai commi 2 e 3, gli aspiranti autorizzati a esercitarsi per conseguire
le patenti di categoria AM, A1, A2 e A non possono in alcun caso trasportare passeggeri»; c) il comma 5-bis e' sostituito dal seguente: «5-bis. L'aspirante
al conseguimento della patente di guida di categoria B puo' esercitarsi nelle condizioni di cui al comma 2 solo dopo aver effettuato esercitazioni in
autostrada o su strade extraurbane e in condizione di visione notturna. Per le esercitazioni di guida nelle condizioni di cui al comma 2, il titolare
dell' autorizzazione di cui al comma 1 deve avere con se' anche la certificazione rilasciata dall'autoscuola che comprova l'assolvimento degli obblighi
di cui al primo periodo del presente comma. Chiunque guida senza tale certificazione e' soggetto alle sanzioni di cui al comma 7. Con uno o piu' decreti
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti il numero minimo delle ore di esercitazione che l'aspirante al conseguimento della patente di
guida della categoria B e' tenuto a effettuare presso un'autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato, il numero di quelle necessarie per le esercitazioni
di cui al comma 2 nonche' la disciplina e le modalita' di svolgimento delle medesime esercitazioni; d) dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente: «9-bis.
Chiunque viola le disposizioni del comma 3-bis e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 300. La stessa
sanzione si applica al passeggero». In poche parole per potersi esercitare alla guida con a fianco un patentato con almeno dieci anni di patente con una età
non superiore a 65 anni (con un veicolo sprovvisto di doppi comandi) è necessario aver effettuato presso una autoscuola con istruttore abilitato e
autorizzato le ore obbligatorie, dopo di che l' autoscuola rilascia la certificazione e siamo pronti per poterci esercitare con a fianco un patentato che funge
da istruttore (almeno 10 anni di patente e non più di 65 anni).
